Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile
Art: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18Art. 1 Costituzione e durataAi sensi degli articoli 39 e 40 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 10 luglio 2008 è costituito l'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile di seguito denominato FormaSicuro. L'ente non ha scopo di lucro. E' fatto espresso divieto di distribuire alle organizzazioni costituenti utili, avanzi di gestione e simili. L'ente è lo strumento per il perseguimento dei fini previsti dal CCNL 10 luglio 2008 ed Accordi Integrativi relativi stipulati da UGL - Federazione Nazionale delle Costruzioni e Federterziario - Federterziario Sud. L'Ente costituisce, per l'edilizia, l'organo paritetico di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, nonché ai punti del D.M. 07-05-97 e 06-08-97. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni costituenti deliberarne le modifiche statutarie, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto. Art. 2 Scopi statutariL'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto. Nell'ambito del sistema nazionale paritetico di categoria l'Ente svolge un'opera di coordinamento, supporto, monitoraggio e sorveglianza nei confronti degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi del CCNL di riferimento nel campo della formazione e della sicurezza. L'Ente nel campo della sicurezza ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee. L'Ente nel campo della formazione ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operai, impiegati, quadri e titolari di imprese artigiane, in riferimento ai settori delle costruzioni in generale, dell'edilizia, dei lavori stradali, dell'arredo urbano, dell'ambiente sempre in connessione alle problematiche e attività dei lavori edili in genere. A tal fine l'Ente provvederà ad accreditarsi presso le Istituzioni della Unione Europea, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali onde poter gestire attività formative previste dalla legislazione Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale. Art. 3 Attività dell'Ente.Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale: 1. della propria struttura tecnica; 2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del C.C.N.L. di cui all'articolo 1; 3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.
L'Ente, nel campo dell'Orientamento e della Formazione Professionale potrà: Progettare, organizzare e gestire la Formazione Professionale, quali interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti;
In particolare, le attività di orientamento e formazione professionale saranno rivolte a: a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati; b. giovani neo diplomati e neo laureati; c. giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inserimento; d. imprenditori e operatori nel settore delle costruzioni; e. personale ( operai,impiegati tecnici e quadri ) dipendenti da imprese; f. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; g. lavoratori in lista di mobilità.
L'Ente organizza ed attua la sua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali, tale formazione si rivolge a: a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore; b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'inserimento; c. tecnici capi squadra, capi cantiere e preposti; d. lavoratori occupati; e. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f. coordinatori in materia di sicurezza e salute; g. responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel campo della sicurezza l'Ente: a. suggerisce l'adozione di iniziative dirette: - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica; - all'introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia; - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute; b. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute; c. si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali dei cantieri, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro e dai lavoratori; d. esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente preparati. Il tecnico incaricato della visita del cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune ed urgenti, ed i tempi di attuazione, nonché di riferire immediatamente all'ente. Ove possibile allo scadere dei termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure comunicate in precedenza. Sulla relazione dei tecnici, il comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione è informato tramite il personale addetto. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi non abbiano sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni di cui all'art. 1 per le iniziative del caso; e. Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81; f. Svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative normative nei confronti dei lavoratori; g. Provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. h. Certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazioni alle disposizioni impartite dagli organi ispettivi previsti dalla legge. L'Ente, nell'ambito della formazione professionale e della sicurezza, svolge le seguenti attività: - realizzare Studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza; - organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali; - promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all'orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla Ricerca e alla Sperimentazione in materia di formazione e sicurezza. Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altri organismi appropriati. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. Art. 4 SedeL'Ente ha sede in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 59. Art. 5 Rappresentanza legaleLa rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione.L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dai 6 ai 12 membri designati pariteticamente dalle Organizzazioni di cui all'art. 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. E' data facoltà, alle Organizzazioni firmatarie di cui all'art. 1 di poter provvedere alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di propria nomina prima della scadenza del quinquennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute dello stesso. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Art. 7 Presidente, Vice Presidente e Comitato di Presidenza.Uno dei rappresentanti nominato da Federterziario, per designazione della stessa, assume la carica di Presidente. Uno dei rappresentanti nominato dalla UGL - Federazione Nazionale delle Costruzioni, assume, su designazione della stessa, la carica di Vice Presidente. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. La composizione del Comitato può essere estesa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad ulteriori due membri, uno su nomina di Federterziario ed uno su nomina della UGL - Federazione Nazionale delle Costruzioni scelti anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione, inoltre gestisce, sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente, con firma congiunta. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 6 per il Consiglio di Amministrazione Art. 8 Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente e dal Vice Presidente, si riunisce di norma ogni 6 mesi o ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato di Presidenza o da 2 membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatto mediante avviso scritto da recapitarsi 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso entro 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di: - definire e deliberare i programmi di attività; - approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'ente nel quale sono inseriti i programmi di attività e sicurezza; - approvare il bilancio consultivo che scade il 30 settembre di ogni anno; - approvare il bilancio preventivo - verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti; - deliberare sull'organigramma dell'ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale, sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali; - definire i criteri per la scelta di tecnici qualificati per il loro utilizzo nei programmi; - proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in edilizia in conformità agli scopi individuati dalle parti sociali costituenti l'Ente. - costituire pariteticamente fra le associazioni datoriali e sindacale comitati tecnici e scientifici. Il Consiglio di Amministrazione cura ogni altro adempimento posto a carico dell'ente dai contratti ed accordi nazionali e territoriali stipulati dalle parti di cui all'art. 1 inerenti l'oggetto sociale dell'Ente. Ai componenti degli organismi di cui agli art. 6, 7 e 15 possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o rimborso spese anche in maniera forfetaria; l'entità di tali somme è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Art. 9 Validità delle riunioni del Consiglio di AmministrazionePer la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Il verbale della riunione, redatto dal Presidente o da un delegato in seno al Consiglio di Amministrazione o esterno è approvato dal Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva e sottoscritto dal Comitato di Presidenza. Art. 10 DirettoreIl Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di un Direttore. Il Direttore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informativi al principio della professionalità. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente, svolge i compiti che gli vengono assegnati. Art. 11 Bilanci dell'Ente.L'esercizio ha decorrenza dal 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, da approvarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo. Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle Organizzazioni di cui all''art. 1, accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni di cui all'art. 1. La compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite deve attenersi a quanto previsto dallo schema elaborato dalle Organizzazioni di cui all'art. 1. Art. 12 EntrateLe entrate dell'Ente sono costituite da: - contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di categoria di cui all'art. 1; - interessi attivi sul patrimonio; - somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardanti la gestione dell'Ente; - finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali; - eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale. Art. 13 Patrimonio socialeIl patrimonio dell'Ente amministrato dal Consiglio di Amministrazione è costituito: - dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, e che per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà all'Ente; - dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti; - dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'ente. Art. 14 Segreto d'ufficioI membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 3 ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio, e se previsto nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. Art. 15 Collegio di Sindaci RevisoriIl collegio dei Sindaci è composto da n. 3 (tre) membri designati uno dalla Federterziario, uno dalla UGL, ed un terzo di comune accordo tra le due Organizzazioni con funzioni di Presidente. Il Presidente dei Sindaci Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la corrispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Art. 16 Personale dell'EnteL'assunzione di personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di criteri collegati esclusivamente alla professionalità richiesta. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di Legge, tenuto presente il C.C.N.L. di cui all'art. 1. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione. Art. 17 Disposizioni finali e liquidazione dell'EnteLa messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le organizzazioni di cui all'art. 1. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà devoluto a quelle Istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle strutture costituenti. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Ente. Art. 18 Modifiche dello statuto dell'EnteLe modifiche dello Statuto sono deliberate congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie di cui all'art. 1.
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